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Cinema, Peperoncini, Navi Spaziali, Barbecue, Fisica Quantistica… TUTTO!
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MasterminD
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Post by MasterminD » 17/03/2004 09:40

Be come tutti già sapete tra poco avremmo grandi sviluppi per quanto riguarda internet ........ si va di male in peggio!!!!


«La pirateria audiovisiva è un furto e come tale deve essere trattata».
Detto e fatto, il ministro Giuliano Urbani ha tradotto questa sua massima
lapalissiana in un vigoroso decreto legge che mette Internet fuorilegge.

Attenzione, dunque, scaricatori: tra poche ore il vostro fornitore di
accesso Internet potrebbe mettervi nella lista dei cattivi e denunciarvi,
ipso facto, alla polizia. O, per tutelarsi, forse potrebbe semplicemente
tagliarvi tout court l''accesso a Internet. Ma solo se scaricate film. Per
chi si scambia mp3 musicali, o libri in formato elettronico, tutto continua
come prima.
A dirlo è quel decreto legge sul cinema alquanto pasticciato che porta la
firma del ministro Giuliano Urbani e che entrerà in vigore non appena
pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale. Dunque, probabilmente, alla mezzanotte
di domenica 14 marzo. Da quel momento, così stabilisce l''articolo uno, gli
Internet provider devono spiare il traffico che passa attraverso i loro
server e segnalare quegli utenti che si scambiano video protetti da
copyright. Se non lo fanno, rischiano fino a 250 mila euro (mezzo miliardo,
per dirla con le lire che fa più impressione) di multa.

Se uno viene "beccato", rischia una multa di 1500 euro se lo fa per uso
personale e fino a tre anni di galera se invece ne ricava un profitto. Ci
manca solo la modica quantità, e poi tutti gli internettisti si troveranno
equiparati ai tossici. «Questo decreto prevede che i provider debbano
diventare i cani da guardia degli utenti, pena sanzioni severissime: sarebbe
come dire che se qualcuno ruba un portafogli su un autobus, il responsabile
è l''autista. È una legge inaccettabile» commenta il senatore verde Fiorello
Cortiana.

Il governo ci aveva provato già alla vigilia di Natale a mettere sulle
spalle dei fornitori di accesso Internet qualcosa di analogo: conservare per
cinque anni tutti i dati di traffico. Ci fu una rivolta, e il Parlamento
cassò la norma, che pure aveva un finalità ben più alta, la lotta al
terrorismo e alla criminalità organizzata.

Urbani è riuscito a sovrapporre due pasticci nel breve spazio delle dieci
righe dell'articolo 1: si riferisce infatti solo al cinema e non anche alla
musica (che è scambiata on line molto più intensamente dei video) o ai libri
elettronici. Che non sembrano evidentemente meritare la "protezione" del
ministro. «Il ministro Urbani è solo ministro del cinema? E tutto il resto?»
si chiede Federico Motta, presidente dell''Associazione autori editori
(Aie). Una domanda, che con molta maggior urgenza si fanno anche i
discografici della Fimi, la Federazione dell'industria musicale: «Si
introduce una disparità inaccettabile in termini di tutela penale - si legge
in una nota - e il decreto farà ben poca strada se non sarà subito esteso
alle altre opere protette».

Insomma, un decreto legge liberticida, destinato a difendere solo gli
interessi di qualcuno. E in contrasto con quanto ha deciso l'Unione europea
appena il giorno prima con una direttiva che dovrà obbligatoriamente essere
recepita dalle legislazioni nazionali. Questa direttiva prevede che gli
"intermediari" (nel nostro caso i provider Internet) possano essere
responsabilizzati, ma solo su ordine della magistratura e quando ci siano
elementi concreti e fatti specifici. Nulla a che fare con quest'idea di
giustizia da grande fratello improvvisato che prefigura il decreto Urbani.


Be ora che avete letto ditemi un po se vi sembra una cosa normale?!

Cmq per chi volesse tentare di fare qualcosa andate qui!

<http://no-urbani.plugs.it/index.php>

Lelus_o.O
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Post by Lelus_o.O » 17/03/2004 15:25

Tanto se fanno come han sempre fatto con tutte le leggi, non controllano mai....
Inizierò a preoccuparmi quando la polizia avrà un po' più di zelo e braci nelle mutande.

MasterminD
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Post by MasterminD » 17/03/2004 15:36

Si vero ma io mi preoccupo per la storia dei 1500€ di multa cazzo, sono 6 mesi che li metto via per il PC nuovo!

pot
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Post by pot » 17/03/2004 16:24

Controllare il traffico direttamente dai provider? Non è una "leggerissima" invasione della proprietà privata? Al caro ministro che ha fatto questa cosa, piacerebbe se leggessero tutta la sua posta e le sue e-mail?



Ipocriti irrealisti...

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Lysor_o.O
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Post by Lysor_o.O » 17/03/2004 18:05

Sì, e soprattutto: ma quante risorse gli servirebbero per monitorare effettivamente tutto il traffico? Stiamo parlando di controllare infinite sequenze di bit alla ricerca di stringhe note... Come caspita fanno? O guardano il nome del file scaricato su WinMX? Basta cambiare nome... -.-
E se anche guardano i file, basta cambiare formato di compressione, qualità, codifica e non serve a nulla perché cambia tutto. A meno che abbiano strumenti più sofisticati e costosi... Ma davvero i provider vorranno attrezzarsi? E mettersi a fare gli sceriffi del selvaggio west digitale, con il rischio che la clientela cambi provider e si rivolga a chi non li denuncia?
Insomma, come al solito chi fa leggi che hanno a che fare con l'informatica non ha idea di cosa comporti in pratica la cosa. Secondo me faranno qualche ispezione a caso, il primo sfigato che beccano finisce sui giornali e paga per tutti, e finisce tutto lì.
Non è così che fermeranno la pirateria, poco ma sicuro.
Image
Tu vedi delle cose e chiedi: perché? Ma io sogno di cose che non ci sono mai state, e che forse non ci saranno mai, e dico: perché no?
--- Wolfgang Güllich

il_guru_o.O
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Post by il_guru_o.O » 17/03/2004 20:59

precisazioni...

intanto il controllo non viene fatto dai provider ma dalla gdf (o chi per essa) e non sui bit trasmessi ma entrando nei programmi P2P e guardando i file che uno sta scaricando o ha in condivisione (visto che anche la condivisione è reato) e poi (avendo ora esatta di collegamento e IP) chiedono al provider le informazioni riguardanti quella persona (che comunque poteva già fare anche prima). il provider non è tenuto a controllare i proprio utenti ma solo a comunicare a chi corrisponda un determinato IP ad una determinata ora per identificare il "criminale"

Lelus_o.O
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Post by Lelus_o.O » 17/03/2004 21:01

A parte la violazione della privacy che non sussiste per le forze dell'ordine e loro incaricati, semmai mi chiedo che interessi possano avere provider nel evitare download corposi come quelli dei film, sarebbero ora di connessione di un cliente buttate nel gabinetto, quindi anche soldi.

Comunque ho trovato cosine interessanti su falsi ip e proxy server per depistare, credo che me ne farò una cultura.

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Post by MasterminD » 17/03/2004 23:05

Lelus vero che passi il tutto a me!
Cmq programmini del genere gia ce ne sono ma è un macello cmq vi farò sapere!!!

MasterminD
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Cose da pazzi!

Post by MasterminD » 18/03/2004 09:24

:crazyeye: Naturalmente le pazzie dal mondo continuano!!! :crazyeye:



18/03/04 - News - Roma - Non era mai successo: il braccio internazionale dell'associazione degli studios di Hollywood ha inviato ad un provider italiano una formale diffida, accusando un suo utente di aver condiviso film via peer-to-peer e chiedendo la rimozione del suo account e l'attivazione di procedure legaliSono molte le cose che colpiscono della lettera della divisione "Worldwide Internet Enforcement" della MPA (Motion Picture Association), che fa diretto riferimento all'americana MPAA. La diffida, scritta in italiano e proveniente dagli Stati Uniti, coincide nei tempi con l'approvazione del decreto Urbani contro la pirateria cinematografica online. Va specificato, però, che nel testo non si fa alcun riferimento al decreto quanto invece alle esistenti normative sul diritto d'autore.

Considerazioni dovranno essere fatte sul senso giuridico della lettera stessa e sulla ventilata possibilità che i provider che ricevano tali diffide siano costretti o meno dalla legge a darne seguito presso la pubblica autorità, come sostenuto nella lettera della MPA. A questo proposito assume un notevole interesse il fatto che il provider italiano abbia deciso di limitarsi ad avvertire l'utente, il cui account non è comunque stato cancellato.

Nella lettera, la MPA parla di "sito" ma, dopo aver sentito il diretto interessato, Alessandro C., Punto Informatico ha potuto stabilire che viene definito in questo modo l'accesso ADSL dell'utente sul cui computer girava eMule, il celebre software di condivisione.

"Sono sorpreso - ha spiegato Alessandro a PI - perché la macchina era operativa da non più di un paio d'ore e i film di cui si parla nella lettera non c'erano". Emule mette a disposizione degli utenti una serie di protezioni contro azioni di screening, protezioni che erano attive ma che non sarebbero dunque riuscite ad impedire ai robot software della MPA, che girano sulle reti peer-to-peer a caccia di violazioni, di individuare file o di ritenere di averli individuati. "Naturalmente - ha spiegato Alessandro a PI - la prima cosa che ho fatto è stata togliere eMule dal computer".

Al di là di quello che MPA ritiene ci fosse su quel PC, il fatto che abbia trasmesso una diffida in un caso del genere sembra segnalare anche che non sarebbero stati considerati discriminanti elementi quali la quantità di film (si parla di due titoli), o il tempo per il quale essi sarebbero stati presenti sulla macchina dell'utente.

Di seguito il testo della missiva della MPAA dalla quale sono stati rimossi i dati identificativi di utente e provider. In terza pagina l'avviso inviato dal provider all'utente.

From: MPA/A
To: Copyright Administrator
Subject: Case ID (omissis) - Notice of Claimed Infringement

Motion Picture Association
Worldwide Anti-Piracy
15503 Ventura Boulevard
Encino, CA 91436
Stati Uniti d'America

Tel. (818) 728 8127
Email: MPAA@copyright.org

Nome: Copyright Administrator
ISP: (omissis)

Via fax/Email

Oggetto: distribuzione non autorizzata di materiale cinematografico protetto dal diritto d'autore (Reference: (omissis)
Data della violazione: 3/6/2004 at 7:18 p.m. EST (GMT -0500)

Egregi Signori

La Motion Picture Association (MPAA) rappresenta le seguenti società di produzione e distribuzione cinematografica:
Columbia Pictures Industries, Inc.
Disney Enterprises, Inc.
Metro-Goldwyn-Mayer Studios, Inc.
Paramount Pictures Corporation
TriStar Pictures, Inc.
Twentieth Century Fox Film Corporation
United Artists Pictures, Inc.
United Artists Corporation
Universal City Studios LLLP
Warner Bros. Entertainment Company Inc.

La nostra Associazione ha constatato che state fornendo servizi di accesso alla rete telematica, di caching e di hosting al proprietario (o a chi ne fa le veci) del sito in oggetto, tramite il quale è possibile scaricare (attraverso operazioni di c.d. download) materiale cinematografico protetto dalle norme sul diritto d'autore (Legge n. 633 del 22 aprile 1941 e successive modifiche; (d'ora innanzi, per brevità, LDA). Il suddetto materiale include i seguenti titoli:

MASTER & COMMANDER: THE FAR SIDE OF THE WORLD
LOST IN TRANSLATION

Infringement Detail:
Infringing Work: MASTER & COMMANDER: THE FAR SIDE OF THE WORLD
Filename: DivX - ITA Master & Commander-Sfida Ai Confini Del Mare.avi
First Found: 6 Mar 2004 19:18:40 EST (GMT -0500)
Last Found: 6 Mar 2004 19:18:40 EST (GMT -0500)
Filesize: 712,737k
IP Address: (omissis)
IP Port: 4662
Network: eDonkey
Protocol: eDonkey

Infringing Work: LOST IN TRANSLATION
Filename: Xvid-Ita.Lost.In.Translation.L.Amore.Tradotto.Dvdscr.avi
First Found: 6 Mar 2004 17:12:27 EST (GMT -0500)
Last Found: 6 Mar 2004 17:12:27 EST (GMT -0500)
Filesize: 706,706k
IP Address: (omissis)
IP Port: 4662
Network: eDonkey
Protocol: eDonkey

Tali operazioni di download non sono state in alcun modo autorizzate dai titolari dei diritti d'autore sulle stesse, incluso, in particolare, il diritto di utilizzazione economica, e sono, pertanto, illegittime.

Con riguardo alla violazione in questione, vi ricordiamo che l'articolo 158 LDA prevede che chi venga leso nell'esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante possa ottenere, anche in via cautelare ai sensi dell'articolo 163 LDA, che sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione, salvo, in ogni caso il risarcimento del danno.

Sotto il profilo penale, l'articolo 171-ter LDA prevede inoltre la sanzione della reclusione da sei mesi a tre anni e la multa sino ad € 15.493,00 (quindicimilaquattrocentonovantatre euro) a carico di chi abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo o cinematografico attraverso la vendita od il noleggio, indipendentemente dal tipo di supporto su cui quest'ultima è riprodotta. Il comma 2 della stessa norma prevede poi un inasprimento delle sanzioni in alcuni casi aggravati dalla dimensione delle violazioni. Infine, il comma 3 prevede alcune sanzioni accessorie collegate alla condanna per alcuno dei reati in questione, inclusa la pubblicazione della sentenza sulla stampa.

A tale misure penali devono aggiungersi le sanzioni amministrative previste dall'articolo 174-bis LDA in misura pari al doppio del prezzo di mercato dell'opera abusivamente riprodotta (ed in misura comunque non inferiore ad € 103,00) per ciascuna violazione e per ogni esemplare abusivamente riprodotto.

Quanto precede ha il solo scopo di illustrare sinteticamente le sanzioni a carico dei soggetti che compiano le violazioni sopra descritte ove non provvedessero a desistere dalla condotta illecita, ferme restando, comunque, le norme poste a fondamento della responsabilità civile con particolare riguardo a quelle relative al risarcimento dei danni (non solo economici) di cui agli articoli 2043 ss. del Codice Civile.

Vorrete, inoltre, prendere atto che il Decreto Legislativo n. 70 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2000/31/CE impone al fornitore di servizi di accesso, caching (memorizzazione temporanea) ed hosting (memorizzazione di informazioni) particolari ed incisive cautele volte ad impedire il verificarsi di attività illecite nella prestazione dei servizi in questione, prevedendo a carico di quest'ultimo, tra l'altro, il dovere di informare senza indugio la pubblica autorità qualora esso venga a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo fruitore dei servizi di accesso alla rete, nonché di fornire alla medesima autorità le informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione di quest'ultimo, al fine di individuare e prevenire attività illecite (art. 17, 2(a) (b)). A tale riguardo, ai sensi del decreto in esame, il prestatore è civilmente responsabile circa il contenuto di tali informazioni nel caso in cui, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto delle informazioni alle quali assicura l'accesso, non abbia provveduto ad informare dei fatti l'autorità competente.

Pertanto, a mezzo della presente, la MPA intende denunciare le violazioni sopra descritte ai sensi e per gli effetti degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 70/2003, nel contempo intimando al fornitore dei servizi a procedere immediatamente a:

(1) disabilitare l'accesso al sito in oggetto;
(2) rimuovere il sito dal server;
(3) intraprendere le appropriate azioni legali nei confronti del proprietario (o chi ne fa le veci) del sito in questione conformemente alle "Condizioni di Servizio" e/o ai sensi dei legge;
(4) porre in essere tutte le ulteriori attività ed effettuare tutte le comunicazioni richieste dalla legge al prestatore di servizi telematici.

Confidiamo che i provvedimenti su esposti saranno adottati senza ritardo.

Ad ogni effetto di legge, in nome e per conto dei titolari dei diritti d'autore violati, la MPA dichiara che, alla data della presente lettera, per quanto è di propria conoscenza, nessuna autorizzazione all'utilizzo del materiale in questione è stata dagli stessi, dai loro agenti o rappresentanti, in alcun modo, accordata e, per tale ragione, il suddetto utilizzo è abusivo.
Vi preghiamo di non esitare a contattarci, qualora necessitaste di ulteriori informazioni, all'indirizzo in epigrafe o anche rispondendo a questa e-mail, indicando il nostro riferimento nella risposta.
Sicuri della Vostra collaborazione, restiamo in attesa del Vostro tempestivo e positivo riscontro; riservato ogni diritto e/o azione che competa a noi ed ai nostri associati.

Distinti saluti

Thomas Temple
Director
Worldwide Internet Enforcement



La reazione del provider

Date: Tue, 09 Mar 2004 12:04:55 +0100
From: (omissis)
Organization: (omissis)
To: (omissis)
Subject: Fwd: Case ID (omissis) - Notice of Claimed Infringement (fwd)
X-OriginalArrivalTime: 09 Mar 2004 11:05:02.0385 (UTC)


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Incoraggiamo cose come questa
P2P forever
Obbligo di denuncia



Gentile Sig.
con la presente siamo ad invitarLa a prendere visione della mail di "denuncia" allegata, da noi ricevuta in quanto Suo Internet Provider, relativa a presunte azioni illecite (sulla base delle leggi sul Copyright e simili), presumibilmente compiute utilizzando il Suo servizio ADSL con ***** contrattualizzato.

La informiamo che non daremo seguito ad alcuna azione di denuncia ulteriore, ma la preghiamo di prendere gli opportuni provvedimenti per evitare che situazioni di questo genere si ripetano.

Grazie, saluti,

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Post by Lysor_o.O » 18/03/2004 21:35

Al solito sono scettico: sta roba è attendibile? Da dove l'hai presa, Punto Informatico?
Image
Tu vedi delle cose e chiedi: perché? Ma io sogno di cose che non ci sono mai state, e che forse non ci saranno mai, e dico: perché no?
--- Wolfgang Güllich

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Post by MasterminD » 18/03/2004 23:03

Questo articolo è pubblicato sul sito http://www.unita.it

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Post by pot » 19/03/2004 03:07

Il provider ha fatto bene a reagire così. E poi, Alessandro C. potrebbe denunciare per "calunnia" o "violazione della proprietà privata"... Bah, soliti pirla che credono che il pc sia quella macchinetta coi giochi di carte e l'internet per guardare i siti. :no:

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Post by MasterminD » 19/03/2004 08:54

Be Hugo se vedi le leggi sono in contrasto su questo punto e tra te e una grande, anzi mastodontica compagnia, le leggi a tuo favore, chissà come mai svaniscono, cmq speriamo sia un caso limitato e sporadico! :oops:

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